Presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale e' la sussistenza della "famiglia" intesa come nella nostra Costituzione all'art.29, vale a dire come "società naturale fondata sul matrimonio”.
Il matrimonio e' quindi presupposto soggettivo indispensabille per poter costituire un fondo patrimoniale. Chi non e' coniugato quindi non puo' usufruire di questo strumento.